Il ruolo delle piattaforme digitali nel processo di attuazione della Direttiva RED II

di Gabriella De Maio, Diritto dell’energia | Dipartimento di
Giurisprudenza | Federico II – Socio AIDR e componente
dell’Osservatorio AIDR per la Digitalizzazione dell’Ambiente e
dell’Energia

Il recente recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ad opera del
Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, impone due
considerazioni: 1) una breve riflessione sistematica sul ruolo delle
policies di digitalizzazione al fine di semplificare l’apparato
burocratico relativo al comparto energetico e 2) un primo commento sul
ruolo delle piattaforme digitali nell’ambito del processo di
transizione energetica in atto.
Quanto al primo profilo va detto che le riforme degli ultimi anni
hanno cercato di aumentare la competitività del Paese mediante
politiche di semplificazione ed accelerazione delle procedure
amministrative volte a realizzare un percorso di snellimento
dell’attività della pubblica amministrazione.
E’, infatti, ormai generalmente riconosciuta, sia in ambito
internazionale che nazionale, l’importanza delle politiche di
semplificazione al fine di migliorare l’efficienza della pubblica
amministrazione, alleggerendo gli oneri per cittadini ed imprese.

Semplificare significa sciogliere nodi legislativi, amministrativi,
organizzativi ed è un mezzo per migliorare il rapporto
dell’amministrazione con i cittadini, i soggetti economici, le
formazioni sociali, nonché, tutti coloro che operano all’interno del
sistema amministrativo stesso.
In tale ottica, vanno lette anche le riforme degli ultimi anni che
hanno rafforzato il nesso fra le politiche di semplificazione e quelle
di digitalizzazione ed hanno imposto, nello svolgersi dell’azione
amministrativa, l’utilizzo di modalità procedurali che possano essere
compiute “con facilità, a distanza e per via elettronica”.
D’altronde, l’avanzare del futuro e la diffusione della tecnologia
sono processi non ostacolabili né domabili, mentre avvalersi dei
vantaggi scaturenti da tali processi rappresenta una leva mediante la
quale il legislatore può sfruttare l’era digitale per migliorare le
performances di una pubblica amministrazione che, nel tempo, si è
mostrata – non sempre – vicina ai cittadini o collaborativa con gli
operatori economici. Questa breve riflessione sistematica trova un suo
precipitato giuridico di notevole interesse nelle previsioni di cui
agli artt. 19 e 21 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
La prima disposizione rubricata Piattaforma unica digitale per
impianti a fonti rinnovabili prevede, infatti, che, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza
unificata, venga istituita una piattaforma unica digitale – realizzata
e gestita dal GSE – per la presentazione delle istanze di cui
all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
dunque, a) dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, b) della procedura
abilitativa semplificata e c) della comunicazione relativa alle
attività in edilizia libera.

La ratio di tale previsione è far sì che la piattaforma fornisca una
guida ed un’assistenza lungo tutte le fasi della procedura
amministrativa e possa garantire l’interoperabilità con gli strumenti
informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito
nazionale, regionale, provinciale o comunale.
Va accolto, pertanto, con favore l’utilizzo del digitale come
opportunità per garantire alla pubblica amministrazione – tramite la
piattaforma – di avere contezza ed in tempo reale delle fasi della
procedura amministrativa con il vantaggio della interoperabilità dei
dati che andrebbe a potenziare le ricadute positive dell’utilizzo del
digitale nel comparto energetico traducendosi, auspicabilmente, in un
celere ed efficace dialogo fra le amministrazioni che ricevono le
istanze de quibus.
Nell’ottica della semplificazione ed accelerazione della procedura
amministrativa di gestione delle autorizzazioni in materia di impianti
a fonti rinnovabili, è la previsione del terzo comma dell’articolo in
commento secondo cui, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, vanno adottati
modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo
4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Anche in questo caso emerge un leitmotiv delle recenti politiche di
digitalizzazione dell’azione amministrativa improntate, fra gli altri
criteri, su quello della standardizzazione che, a partire dall’art. 24
decreto legge n. 90 del 2014 fino ad arrivare alle disposizioni
attuative della legge 7 agosto 2015, n.124, prevede, per specifici
procedimenti amministrativi, l’utilizzo di moduli unificati e
standardizzati per comunicazioni e istanze, unitamente alla
condivisione di linguaggi e concetti, interazione tra organizzazione e
persone, interoperabilità e cooperazione applicativa.
La seconda previsione in commento è l’art. 21 del decreto legislativo
di recepimento della Direttiva RED II, rubricato Piattaforma digitale
per le Aree idonee, secondo il quale, per garantire un adeguato
servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel
processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di
monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero della
transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una
piattaforma digitale realizzata presso il GSE.
Anche in questo caso, l’utilizzo del digitale appare uno strumento
dirimente affinché le amministrazioni interessate – mediante
dell’utilizzo della piattaforma che include tutte le informazioni e
gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per
connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e
qualificazione del territorio – possano aver un “quadro” di insieme
sulle infrastrutture già realizzate e presenti, su quelle autorizzate
e in corso di autorizzazione, nonché la stima del potenziale e la
classificazione delle superfici e delle aree.
Da quanto evidenziato emerge dal decreto de quo un approccio
propositivo nell’utilizzo della semplificazione e digitalizzazione nel
comparto energetico, posto che un sapiente utilizzo delle due policies
può rappresentare una svolta per la nostra burocrazia e, al contempo,
il volano della crescita del nostro Paese per cercare di affrontare
efficacemente le sfide della transizione energetica nel prossimo futuro.
Si può, dunque, concludere con un commento positivo rispetto questo
approccio, con l’auspicio che conduca ad un miglioramento del dialogo
fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese e renda più
efficace l’azione amministrativa in un settore strategico come quello
energetico.

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