La digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti pubblici.

 

di Claudio Nassisi, Dottore Commercialista e Phd in economia, socio Aidr

La digitalizzazione è un tema centrale in ambito comunitario e, negli
ultimi anni, vi sono stati diversi interventi con i quali la
Commissione Europea ha trattato l’argomento con l’intento finale di un
incremento della qualità della vita dei cittadini. Per quanto riguarda
la realizzazione concreta del mercato unico, si ritiene che
l’eprocurement possa costituire uno degli strumenti chiave anche per
la riduzione delle barriere (spesso di natura tecnica) che, ad oggi,
ostacolano la partecipazione delle PMI alle gare[1].

Circa 250.000 autorità pubbliche in Europa, ogni anno, realizzano un
volume di spesa pari a circa il 14% del Prodotto Interno Lordo
europeo[2]. La revisione del codice degli appalti è parte della
strategia di riforma contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e, secondo le scadenze concordate, dovrebbe entrare in
vigore dal prossimo 1° aprile. Il provvedimento è stato redatto sulla
base della legge n.78 del 21 giugno 2022, recante “Delega al Governo
in materia di contratti pubblici” con la quale sono stati fissati i
criteri di principio.

Questi ultimi, in primis, fanno riferimento alle direttive europee di
settore nonché ai principi espressi dalla giurisprudenza nel tempo.
Nella versione del nuovo codice dei contratti, approvata in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2022, è prevista
nel Libro I “Della digitalizzazione, della programmazione e della
progettazione”, un’apposita Parte II denominata appunto “Della
digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” (art.li 19-36).

La nuova impostazione prevede significativi aggiornamenti per il
riferimento a principi oramai consolidati nell’ambito dei sistemi
informativi. La digitalizzazione dovrà essere applicata in tutto il
ciclo di vita dei contratti, ovverosia nelle seguenti fasi: la
programmazione, la progettazione, la pubblicazione sino
all’affidamento ed esecuzione. Dovrà essere consentita, dalle
piattaforme impiegate per queste finalità, la possibilità di produrre
documenti nativi digitali in modo da poter alimentare a loro volta le
altre piattaforme con sistematicità e anche al fine di evitare
disallineamenti nei dati.

Le piattaforme, garantendo la possibilità di essere interoperabili tra
di loro, consentiranno, a cascata, l’applicazione del principio once
only. Ovverosia i documenti saranno presentati in un solo momento e
verranno impiegati per tutto il corso della loro validità dalle
stazioni appaltanti o, in generale, dalle diverse amministrazioni.

Questo principio è stato peraltro già integrato nel piano triennale
per la digitalizzazione 2020-2022[3] nonché è basato sulle indicazioni
che emergono anche dall’eGovernment Action Plan 2016-2020[4]. Tenuto
conto che i dati saranno conservati su piattaforme dedicate, diverrà
necessario adottare misure adeguate in grado di consentire un’adeguata
sicurezza informatica nonché la protezione dei dati personali dagli
accessi non autorizzati.

Questo nuovo impianto orientato al digitale comporterà necessariamente
anche un processo, sicuramente orientato al medio-lungo periodo, di
riqualificazione del personale della pubblica amministrazione. In
questo senso è previsto che le stazioni appaltanti dovranno prevedere
la formazione e l’aggiornamento del proprio personale al fine di
allineare le competenze con le nuove esigenze. Quest’ultimo punto è
chiaramente una derivazione comunitaria collegato all’iniziativa della
Commissione Europea con la quale è stato adottato il quadro europeo
delle competenze per i professionisti degli appalti pubblici
ProcurCompEU[5], quale strumento a sostegno della
professionalizzazione degli appalti pubblici. Sono state infatti
definite 30 competenze chiave che compongono una matrice. In questo
modo è stato definito un riferimento comune per gli addetti al settore.

L’ANAC anche nell’ambito digitale avrà ampio risalto per quanto
riguarda la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP)e il
fascicolo virtuale (FVOE). Nella BDNCP confluiranno tutte le
informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello
territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza,
pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive.

Sempre la BDNCP interagirà con le piattaforme digitali di
approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con
il portale dei soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti dovranno
utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento nelle fasi di
esecuzione e di affidamento dei contratti e, in caso di
indisponibilità, sarà possibile avvalersi della piattaforma messa a
disposizione da altre stazioni appaltanti, enti concedenti, da
centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o
province autonome.

Ai fini della certificazione delle banche dati verranno redatte le
apposite regole tecniche per garantire l’interoperabilità da AgID di
intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per la trasformazione digitale. La BNDCP dialogherà
direttamente con l’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE in modo da
garantire la pubblicità degli atti di gara. Venendo archiviati ed
essendo digitalmente nativi, i documenti saranno consultabili
costantemente dagli aventi interesse.

Nel ciclo di vita dei contratti pubblici le amministrazioni dovranno
pianificare il più possibile l’automatizzazione delle procedure
ricorrendo all’uso di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale
e l’uso dei registri distribuiti.
La digitalizzazione sarà fondamentale per garantire la trasparenza
delle procedure anche ai fini di un abbattimento del contenzioso. In
particolare è previsto che le piattaforme dovranno consentire
l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici mediante l’acquisizione diretta dei dati ivi
inclusi anche i verbali delle commissioni.

Questo strumento sarà utile per garantire l’accesso agli atti per
tutelare il diritto alla difesa in giudizio dei propri interessi da
parte dei partecipanti alle procedure di gara.’offerta dell’operatore
economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i
dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione dovranno essere
resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale agli operatori
economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

In sostanza il nuovo codice si muove secondo due direttrici ben
precise che, tra l’altro, sono inserite nei primi due articoli del
corpo normativo: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse
pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del
contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il
migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di
legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia”
nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica
amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Note

[1]
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it

[2]
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement_en

[3]https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_l_informatica_nella_pa_2020_2022.pdf

[4]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=EN

[5]
https://commission.europa.eu/funding-tenders/tools-public-buyers/professionalisation-public-buyers/procurcompeu-european-competency-framework-public-procurement-professionals_it

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