Eredità Digitale una conquista di civiltà, con dubbi da sciogliere.

di Dario Scrivano, avvocato e socio Aidr

Il mondo va avanti oltre la nostra esistenza, questa frase cinica e
cruda racchiude in sé molteplici aspetti da curare. In un mondo
iperconnesso, dove la vita reale si intreccia in modo inestricabile
con il quotidiano, il tema dell’eredità digitale è diventato di
strettissima attualità.
Un’eredità sicuramente immatariale composta da account, password,
spazi web, avatar nel metaverso, blog, pensandoci bene è una parte
importante della vita di ciascuno di noi e come ogni aspetto della
vita va disciplinato con un intervento legislativo.
A tal proposito è intervenuto, con il nuovo regolamento europeo sul
trattamento dei dati personali, il legislatore europeo. Questa
previsione normativa, ha elaborato un sistema di accesso per i dati
del defunto. Gli eredi dovranno dimostrare di essere portatori di un
interesse meritevole di tutela, pertanto non generico, cosi da poter
accedere ai dati del “caro estinto”.
Questa sembrerebbe essere una norma esaustiva, che apre le porte
dell’eredità digitale agli eredi, che dimostrino un interesse
meritevole di tutela, invece la frase racchiude non poche insidie.
Dimostrare di essere portatori di questo interesse è estremamente
agevole quando l’erede dovrà accede ad una cartella medica ad una
posizione bancaria o previdenziale, i motivi sono ovvi e innegabili,
la posizione finanziaria e previdenziale seppur virtuale ha degli
effetti sulle eredità materiali e una cartella clinica potrà essere
usata in tribunale per fare una causa di negligenza medica ad esempio.
Ma che interesse meritevole si ha per le password dell’account
Facebook o Instagram del decuis o per gestire il suo blog? O sbloccare
il suo cellulare?
Le piattaforme internet, sono sempre state refrattarie a concedere
agli eredi le password necessarie a sbloccare gli account. Ad oggi
sulla questione è intervenuta un’ordinanza del Tribunale di Milano,
sollecitato dai genitori di un giovane chef defunto in un grave
incidente, che volevano recuperare foto ricette e altro del figlio.
Apple si rifiutava di concedere l’apple id, contestando la richiesta
poiché gli account avrebbero potuto contenere dati riguardanti i terzi
e rifacendosi ad istituti propri del Diritto Statunitense.
Il considerando n°27 del GDPR ha precisato la non applicabilità del
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali,
relativamente ai defunti, rimandando alla Legge nazionale.
Proprio invocando il comma V dell’art 2 terdecies del Codice Privacy
del nostro ordinamento, il Tribunale di Milano ha imposto ad Apple di
sbloccare gli account ai genitori dello chef defunto , riconoscendo
agli eredi, che agiscono comunque a tutela dell’interessato, la
sussistenza di ragioni familiari meritevoli di tutela.
Questa ricostruzione ha consentito al Tribunale di Milano di rinvenire
nella richiesta, l’interesse legittimo, ex Art 6 Par 1 Lett F GDPR,
che sancisce la liceità del trattamento.
Questa ordinanza apre un dibattito ineludibile sulla relazione tra
persona e morte, il tema di eredità digitale dovrà essere disciplinato
dai vari ordinamenti nazionali, nelle forme che diano le più ampie
garanzie, sia per il defunto che per gli eredi.
Infatti permettere agli eredi di recuperare i dati nella loro
integralità, potrebbe svelare anche aspetti della vita del defunto che
il de cuis non voleva rivelare.
Oggi siamo in presenza di un buco normativo importante, che dovrà
essere colmato dal Legislatore che dovrà contemperare tutte le
esigenze che abbiamo rappresentato. Il dibattito sarà animato ed
interessante, ma assolutamente necessario.

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