Green pass, il Viminale chiarisce: “Anche i ristoratori possono chiedere i documenti d’identità”.

La circolare del ministero dell’Interno sottolinea che anche gli esercenti e gli steward possono chiedere di verificare la corrispondenza tra green pass e documenti, ma la verifica è discrezionale e in caso di manifesta incongruenza dei dati.

Anche gli esercenti, seppure in maniera “discrezionale”, potranno chiedere la verifica del documento di identità dei possessori del green pass. Lo prevede la circolare del Viminale emanata in serata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi. La circolare individua due fasi: la prima configurata nel Dpcm come “un vero e proprio obbligo” è il possesso del green pass per accedere alle attività per cui è richiesto dalla norma. La seconda fase consiste “nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento“. Questa seconda fase “non ricorre indefettibilmente” precisa la circolare, ma è “a richiesta dei verificatori“.

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In ogni caso, tra i soggetti che possono richiedere il documento di identità non ci sono solo i pubblici ufficiali, ma anche i soggetti titolati a compiere la prima verifica, quella sul green pass. Insomma, si tratta di una verifica “discrezionale” ma che resta in capo anche agli esercenti, a cominciare dai ristoratori, espressamente richiamati nei “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso”.

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È compreso anche “il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” ivi compresi “gli steward” e il personale delegato dalle società sportive. La circolare Frattasi dice chiaramente che “la certificazione verde non è richiesta per i servizi in questione erogati all’aperto, nonché per l’asporto e per il consumo al banco” per i quali restano confermate le altre disposizioni a cominciare dal distanziamento. Il Viminale fa presente inoltre che seppure discrezionale, la verifica sull’identità del soggetto che esibisce il green pass “si renderà necessaria nei casi di abuso o di elusione delle norme, ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza coi dati anagrafici contenuti nella certificazione“.

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L’avventore è tenuto ad esibire il documento anche se la richiesta arriva da una persona che non riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Le forze di polizia sono tenute a verificare l’osservanza delle due fasi previste dal green pass. Nel caso di non corrispondenza tra i dati del green pass e il documento di identità sarà chiamato a risponderne solo l’avventore, “laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.

Agenzia DiRE  www.dire.it

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