COVID. NUOVA ORDINANZA NEL LAZIO: ATTIVITÀ E SUPERMERCATI CHIUDONO ALLE 21.

NORME IN VIGORE FINO AL 30 NOVEMBRE (DIRE) Roma, 21 nov. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato una nuova ordinanza contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid. “Si tratta di un provvedimento che va a completare quello emanato la scorsa settimana sulla chiusura delle grandi strutture di vendita nei weekend e nei giorni festivi – spiega la Regione Lazio- Nello specifico la nuova ordinanza prevede l’apertura di alcune attivita’ commerciali all’ingrosso, debitamente indicate. Restano aperti anche autosaloni e aziende florovivaistiche. Nessuna attivita’ commerciale al dettaglio o all’ingrosso, compresi i supermercati, potra’ nei giorni feriali, prefestivi e festivi proseguire la vendita oltre le ore 21.00, cosi’ da consentire al personale, dopo la riduzione degli orari dei mezzi pubblici, il rientro a casa entro le 22. Sono escluse le farmacie in quanto servizio pubblico. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attivita’ di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal Dpcm nazionale”. “Dobbiamo ricordare ancora una volta – continua la nota – che lo scopo di questi atti e’ quello di limitare occasioni di assembramento, nei posti maggiormente frequentati proprio nei fine settimana senza pero’ danneggiare la fondamentale attivita’ commerciale. Un ringraziamento va a tutti i cittadini per gli sforzi che stanno compiendo e per l’aiuto che ci stanno offrendo, in modo assai responsabile e spesso compiendo autentici sacrifici, per combattere la pandemia. Nel Lazio la situazione e’ ancora sotto controllo, ma l’attenzione di noi tutti deve restare altissima. Perche’ questo virus e’ subdolo e possiamo sconfiggerlo solo restando uniti e utilizzando lo strumento quotidiano e indispensabile della prevenzione”.

Nello specifico il nuovo atto firmato dal Zingaretti ordina e prevede che: 1. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attivita’ commerciali all’ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purche’ la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresi’, aperte le attivita’ commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 2. Nessuna attivita’ commerciale al dettaglio e all’ingrosso puo’ nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00. 3. Tutte le attivita’ commerciali consentite sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalita’ di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. 4. Si rinvia per quanto riguarda le sanzioni alla legge nazionale. Le disposizioni producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 novembre 2020. L’ordinanza e’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. 20 novembre 2020.

Agenzia DiRE  www.dire.it

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