Capienza stadi e impianti sportivi, 75% all’aperto e 60% al chiuso in tutta Italia.

Il chiarimento in una nota di precisazione.

ROMA – “La regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona”. È quanto si legge nella nota di precisazione e chiarimento del Dipartimento per lo Sport dopo pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, della legge n.11/2022, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In particolare, per quanto attiene allo sport, la legge 18 febbraio 2022, prevede che dopo l’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito l’art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato), che prevede che fino al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale è consentito, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, e nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e linee guida elaborate per l’accesso allo specifico servizio o attività, l’accesso a:

  • piscine,
  • centri natatori,
  • palestre,
  • sport di squadra e di contatto,
  • centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi, di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge 52.

Pertanto l’accesso agli eventi ed alle attività sopra indicate è consentito alle persone in possesso della certificazione verde cd. ‘rafforzata’, a prescindere dalla colorazione delle regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca.

Agenzia DiRE  www.dire.it

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