USCAR: IL TAR LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DELLO SMI SUI COMPITI DELLE USCAR Dichiarazione di: Cristina Patrizi Responsabile Regionale Area Convenzionata Sindacato Medici Italiani

<Tutelato il lavoro e le prerogative dei medici di medicina generale>

Dichiarazione di:

Cristina Patrizi

Responsabile Regionale Area Convenzionata

Sindacato Medici Italiani (SMI) del Lazio

Roma,  16 nov.-< Siamo stati privati per mesi delle USCA, con una gestione illegittima e contraria alle norme che ha esposto i medici di famiglia ad un caos, senza una regola sulla domiciliarità, limitando le attività delle USCAR ad effettuare tamponi in giro nel territorio del Lazio> così  Cristina Patrizi, Responsabile Regionale Area Convenzionata del Sindacato Medici Italiani del Lazio commenta la sentenza del Tar  Lazio che accoglie il ricorso dello SMI sui compiti delle USCAR.

< Incaricare i medici di medicina generale del compito di assistenza domiciliare ai malati Covid risulta in contrasto con la normativa emergenziale. Infatti, per effetto delle disposizioni  regionali della  Regione Lazio  i medici di medicina generale  risultavano investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca)>.

<I medici rischiavano, così,  di essere distolti dal compito di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta possibilità di assistere i tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie anche gravi>.

<I medici per mesi sono stati lasciati soli ad assistere tutta la popolazione ed anche i pazienti Covid e sospetti covid, investiti di una funzione domiciliare, ostinatamente reiterata con atti successivi e anche recenti, di questa Regione, in contrasto con la normativa nazionale. Ciò ha esposto medici e cittadini ad un rischio epidemiologico ed infettivo del quale qualcuno dovrà rispondere!>

< Siamo soddisfatti del grande riconoscimento delle nostre sacrosante rivendicazioni a tutela dei medici di medicina generale  del Lazio e dei cittadini di questa regione, per le quali questa miope gestione regionale, con un Coordinamento Uscar assolutamente autoreferenziale e mai  concordato con la categoria medica, ha danneggiato la concreta realizzazione della presa in carico domiciliare dei pazienti Covid e sospetti Covid. Si era addirittura legiferato finanche di effettuare visite domiciliari da affidare ai medici delle  UCP con un vulnus drammaticamente serio. È ora di dire basta, è ora che regione Lazio capisca quanto è stata finora mal consigliata. Si convochi subito le parti per concertare atti e organizzare finalmente la rete territoriale di emergenza covid. I medici di famiglia sono stanchi di vedersi affidare compiti inutili e impropri come i tanto sbandierati tamponi antigenici  e necessitano di concreto sostegno  per la gravosa gestione domiciliare dei pazienti covid e sospetti covid e di voltare pagina!

Questo deve servire per comprendere quanti errori sono stati finora fatti da chi riteneva , che bastasse dire ” signorsì” , con Accordi Nazionali di categoria e regionali, siglati solo da  organizzazioni che evidentemente hanno supinamente accettato slogan promossi da una politica poco attenta alla realtà del territorio > conclude Patrizi.

In allegato la sentenza del TAR Lazio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente

 

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5520 del 2020, proposto da
Sindacato dei Medici Italiani (S.M.I.), Giuseppina Onotri, Gian Marco Polselli,
Cristina Patrizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dagli avvocati Stefano Tarullo, Alberto Saraceno, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto
Saraceno in Roma, via degli Scipioni n. 265;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Marcantonio Colonna 27;
nei confronti
Inmi Lazzaro S.p.A.llanzani I.R.C.C.S., Azienda Usl Roma 3, Paola Barbara Goglia
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
N. 05520/2020 REG.RIC.
– dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17.3.2020
(Proposta n. 3999 del 16.3.2020), recante «Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica», in BUR Lazio n. 27, Suppl. n. 3 del 17.3.2020;
– del provvedimento della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria prot. «Int. 0314552.10-04-2020», recante «Procedura
speciale legata all’emergenza COVID. Programma di potenziamento cure primarie.
Avviso volto ad acquisire manifestazione di interesse per svolgere attività nella
USCAR»;
– della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria – Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04569
del 20.4.2020 (Proposta n. 6125 del 20.4.2020) recante «Approvazione del
regolamento di funzionamento USCAR LAZIO» e del Regolamento ivi accluso
quale sua parte integrante e sostanziale, in BURL n. 59 del 7.5.2020;
– della Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria – Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04586
del 20.4.2020 (Proposta n. 6167 del 20.4.2020), recante «Procedura speciale legata
alla Emergenza Covid. Programma di potenziamento cure primarie — USCAR
Lazio – approvazione elenchi manifestazione di interesse di medici e infermieri» e
degli ivi acclusi «Elenco Medici – Uscar», «Elenco Infermieri – Uscar», e
«Allegato C – Ammessi con riserva»;
– della Nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. 301502 del
9.4.2020, a firma dei Direttori Botti e Guglielmino, avente ad oggetto «Ulteriori
indicazioni per prevenire l’infezione da nuovo coronavirus SARS-COV-2 (COVID19) nelle strutture territoriali residenziali sanitarie, sociosanitarie e
socioassistenziali», nonché dell’ivi accluso «Programma di potenziamento delle
N. 05520/2020 REG.RIC.
cure primarie – Emergenza COVID 19»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020 il dott. Dauno
Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sono impugnati:
– l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17.3.2020, recante
«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica», in BUR Lazio n. 27, Suppl. n. 3
del 17.3.2020;
– il provvedimento della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria prot. «Int. 0314552.10-04-2020», recante «Procedura
speciale legata all’emergenza COVID. Programma di potenziamento cure primarie.
Avviso volto ad acquisire manifestazione di interesse per svolgere attività nella
USCAR»;
– la Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
– Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04569 del 20.4.2020
recante «Approvazione del regolamento di funzionamento USCAR LAZIO» e del
Regolamento ivi accluso quale sua parte integrante e sostanziale, in BURL n. 59 del
7.5.2020;
– la Determinazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
– Area Risorse Umane, a firma del Direttore regionale, prot. G04586 del 20.4.2020,
recante «Procedura speciale legata alla Emergenza Covid. Programma di
N. 05520/2020 REG.RIC.
potenziamento cure primarie — USCAR Lazio – approvazione elenchi
manifestazione di interesse di medici e infermieri» e degli ivi acclusi «Elenco
Medici – Uscar», «Elenco Infermieri – Uscar», e «Allegato C – Ammessi con
riserva»;
– la Nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. 301502 del
9.4.2020, a firma dei Direttori Botti e Guglielmino, avente ad oggetto «Ulteriori
indicazioni per prevenire l’infezione da nuovo coronavirus SARS-COV-2 (COVID19) nelle strutture territoriali residenziali sanitarie, sociosanitarie e
socioassistenziali», nonché dell’ivi accluso «Programma di potenziamento delle
cure primarie – Emergenza COVID 19».
I ricorrenti sostengono che per effetto dei provvedimenti regionali impugnati i
Medici di Medicina Generale – MMG risultano investiti di una funzione di
assistenza domiciliare ai pazienti Covid del tutto impropria, che per legge (art. 8
D.L. n. 14/2020 ed art. 4-bis D.L. n. 18/2020) dovrebbe spettare unicamente alle
Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale
d’urgenza proprio ed esattamente a questo scopo.
Nel Lazio le USCAR si occuperanno prevalentemente dell’assistenza in situazioni
di comunità ed in maniera assolutamente residuale dei soggetti a domicilio che non
siano presi in carico da altra forma organizzativa, che peraltro non esiste.
E i MMG, gravati di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del SSR,
vengono pericolosamente distratti e di fatto sollevati dal loro precipuo compito che
è quello di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta
possibilità di assistere i tanti pazienti non Covid, molti dei quali affetti da patologie
anche gravi.
Nell’Ordinanza Z00009 del 17.3.2020 si prescrive poi, al punto 10, «di valutare
l’eventuale attivazione delle Unità Speciali di continuità Assistenziale per
l’assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi».
Anche in tale passaggio l’Ordinanza presidenziale sarebbe inficiata da violazione di
N. 05520/2020 REG.RIC.
legge, poiché contempla come meramente «eventuale» l’intervento di assistenza
domiciliare delle USCAR laziali. Ma tale tipologia di intervento dovrebbe
costituire, secondo la norma primaria dell’art. 8 cit. (così come del successivo art.
4-bis che lo ricalca), non una semplice «eventualità», ossia una mera possibilità di
intervento tra le molte, bensì il precipuo ed esclusivo obiettivo delle USCA, ossia
l’unico intervento che tali Unità Speciali dovrebbero eseguire. In sostanza, la
previsione di una «eventuale attivazione» delle USCAR Lazio per l’assistenza a
domicilio disattende apertamente la volontà del legislatore d’urgenza, che pure sul
punto non aveva lasciato alcuno spazio di discrezionalità alle Regioni.
Alla pubblica udienza del 10.11.2020 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.
Al fine di decidere il ricorso in esame, è determinante la previsione contenuta
nell’art 8, comma 1, del citato D.L. n. 14/2020, secondo cui «Al fine di consentire
al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di
continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già
esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei
pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (…)».
Nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero
ospedaliero”, la citata disposizione rende illegittima l’attribuzione di tale compito
ai MMG, che invece dovrebbero occuparsi soltanto dell’assistenza domiciliare
ordinaria (non Covid).
Hanno cioè ragione i ricorrenti quando affermano che il legislatore d’urgenza ha
inteso prevedere che i MMG potessero proseguire nell’attività assistenziale
ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti Covid.
E tale previsione è stata replicata in modo identico nell’art. 4-bis del D.L.
N. 05520/2020 REG.RIC.
17.3.2020 n. 18.
Oltretutto, a ulteriore chiarimento della descritta impostazione, al comma 2 del
citato art. 4 bis, è specificato pure che “il medico di medicina generale o il pediatra
di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1”.
Pertanto, l’affidamento ai MMG del compito di assistenza domiciliare ai malati
Covid risulta in contrasto con le citate disposizioni, cosicché, assorbite ulteriori
censure, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua dei
provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui
in motivazione, e per l’effetto annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.
Condanna la Regione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00,
oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con
l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE
Dauno Trebastoni                 Riccardo Savoia
N. 05520/2020 REG.RIC.
IL SEGRETARIO

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