PIEDIMONTE SAN GERMANO: Ha chiesto l’abbreviato il direttore del Consorzio Asi rinviato a giudizio per la tragica morte di Antonello Gerilli.

INIZIATO IL PROCESSO PER LA TRAGICA MORTE DI ANTONELLO GERILLI:

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO ASI FROSINONE CHIEDE IL RITO ABBREVIATO

All’imputato, che scarica la colpa sul Comune, si contesta l’irregolarità del guardrail che non ha impedito il volo dal cavalcavia di Piedimonte dell’auto del 58enne di villa S. Lucia

Ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, scaricando di fatto ogni responsabilità sul Comune di Piedimonte San Germano, il frusinate Claudio Ferracci, 55 anni, direttore del Consorzio Asi Frosinone, nell’udienza preliminare tenutasi martedì 26 ottobre, avanti il Gip del Tribunale di Cassino, dott. Domenico Di Croce, del processo che lo vede rinviato a giudizio e unico imputato per la tragica morte di Antonello Gerili: il dibattimento è stato quindi rinviato al 22 marzo 2022 per la discussione.

Giusto due anni fa, il 27 ottobre 2019, Gerilli, che aveva solo 58 anni, abitava a Villa Santa Lucia (FR) e ha lasciato moglie e due figli, percorreva il cavalca-ferrovia di Piedimonte che sovrappassa la linea Roma-Napoli quando ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto finendo contro il guardrail, sfondandolo e precipitando da oltre dieci metri: un volo che non gli ha lasciato scampo. Era parso evidente da subito però che i dispositivi di trattenuta erano lacunosi, in primis ai suoi congiunti, che per fare piena luce sui fatti e le responsabilità, tramite il responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini, che ha compiuto un sopralluogo coi suoi tecnici. Ispezionando il tratto transennato dai carabinieri di Piedimonte, è emerso che le barriere erano fissate con un perno ai sostegni piantati a terra sul cemento, ma i fascioni non erano collegati tra loro con i bulloni di fissaggio, mancanti quasi del tutto, specie sul lato dove l’auto è caduta. Criticità notate anche da carabinieri e polizia locale, se è vero che il sindaco, Giacchino Ferdinandi, il 29 ottobre, troppo tardi per Gerilli, con un’ordinanza ha imposto il divieto di transito a veicoli e pedoni sul ponte ferroviario e la messa in sicurezza “a Rfi, esecutore dell’opera”, e “Asi Frosinone quale Ente proprietario dell’area”.

Già questo aveva certificato le perplessità dei familiari e Studio3A. Ma a fugare ogni dubbio è stata la perizia cinematica affidata dal Pubblico Ministero della Procura di Cassino titolare del procedimento penale per il reato di omicidio stradale, il dott. Eugenio Robolino, all’ing. Lucio Pinchera, il quale ha sì accertato che la causa tecnica dell’innesco dell’incidente andava ascritto alla perdita di controllo dell’auto ma anche sottolineato come “concorre sul profilo dell’esito la condotta omissiva egli organi apicali che hanno appaltato e non verificato il progetto, il Consorzio Asi di Frosinone, nonché concesso l’agibilità al traffico e preso in carico il tratto per il collegamento tra aree interne, il Comune di Piedimonte San Germano. L’installazione originaria della barriera è manifestamente irregolare e contraria alle norme tecniche costruttive delle strade ma anche alle più elementari regole dell’arte e buona tecnica. Non collegando tra loro i nastri della barriera guardrail è venuta a mancare sia la tenuta in sé che la contiguità strutturale dell’intero sistema, presupposti basilari perché un tale dispositivo possa assolvere la sua funzione. Numerosi ed estesi tratti risultano privi dei serraggi finanche nel numero massimo di otto. Lo stesso stato di rinvenimento del reperto proiettato nel sottostante piano erboso unitamente al veicolo dimostra che lo specifico tratto di nastro della lunghezza di 4 metri non era stato stato agganciato agli elementi precedente e successivo ovvero ai paletti di sostegno”. Per il Ctu si configura “a carico del direttore lavori della ditta costruttrice Di Lieto Costruzioni Generali Spa (che però è deceduto e non è procedibile, ndr), dei responsabili apicali del Consorzio Asi quale organismo appaltante e del Comune di Piedimonte (…) il reato di omicidio colposo stradale”. Questi ultimi due soggetti “possono essere chiamati a rispondere di inadeguata realizzazione, verifica, collaudo e custodia del bene: la mancata contiguità della protezione stradale si è concretizzata come un’insidia non visibile per l’utente, ma prevedibile per i suoi potenziali effetti per chi ha realizzato l’opera, non verificato il collaudo, concesso l’apertura al traffico e rilasciato il permesso di agibilità”. Una fuoriuscita stradale, infatti, non è una circostanza “abnorme” ma un evento del tutto prevedibile, sottolinea Pinchera, concludendo con l’affermazione più forte di tutte: “l’analisi incidentologica dimostra che la presenza della barriera correttamente collegata nel suo sviluppo avrebbe reindirizzato il veicolo evitandone la precipitazione”. Una conclusione che acuisce i rimpianti, la rabbia e la richiesta di giustizia dei familiari.

Alla luce dei risultati, il dott. Robolino ha assunto i primi provvedimenti, ha indagato il sindaco di Piedimonte, salvo poi archiviarne la posizione, e Claudio Ferracci, per il quale invece, a conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto il rinvio a giudizioperché, nella qualità di responsabile del Consorzio Asi di Frosinone, quale ente che ha progettato il cavalca ferrovia al km 129+593 della tratta ferroviaria Roma-Napoli, lungo la via Pistillo di Piedimonte San Germano, ometteva di effettuare i dovuti controlli statici dell’infrastruttura a mezzo di proprio personale tecnico e disattendeva, altresì, i disposti di cui alla Direttiva Ministeriale del 25.8.04 quanto all’obbligo del controllo dell’efficienza e sorveglianza della strada in attuazione del D.M. 21.06.04 circa la modalità di protezione dei ponti, dei D. M. 28.6.11 e n. 223/92 circa l’installazione corretta di un adeguato dispositivo di ritenuta, provocando con tali le condotte lo sfondamento del guardrail e il precipitare dell’auto con conseguente morte di Antonello Gerilli (…) La presenza della barriera correttamente collegata nel suo sviluppo avrebbe reindirizzato il veicolo evitando la precipitazione e quindi il decesso di Gerilli”.

Richiesta riscontrata dal Gip con la fissazione dell’udienza preliminare, in cui ’imputato ha chiesto il rito abbreviato tramite suoi legali, che hanno riproposto la linea difensiva contenuta nella documentazione già prodotta: per Ferracci sarebbe il Comune ad aver avuto in carico il cavalcavia e a essere quindi responsabile dell’incidente, ribandendo la sua totale estraneità. Proprio a fronte di questo scaricabarile, i familiari della vittima stanno per intraprendere una causa civile essendo sin qui rimaste prive di riscontro, nonostante le conclusioni delle indagini preliminari, le richieste di risarcimento formulate da Studio3A per conto dei propri assistiti nei confronti del Consorzio e della sua compagnia di assicurazione, Generali, ulteriore motivo di amarezza per i congiunti della vittima.

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