Diritto all’oblio e libertà di informazione: quale bilanciamento?

Ufficio Stampa AIDR
Diritto all’oblio e libertà di informazione: quale bilanciamento?
di Federica De Stefani, avvocato e responsabile Aidr Regione Lombardia

L’annoso problema del bilanciamento tra il diritto all’oblio e la
libertà di informazione ritorna al centro di un provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali.
Il confine incerto tra la libertà di informazione da un lato e il
diritto all’oblio dall’altro, nell’accezione di diritto ad essere
dimenticato (l’art. 17 del Regolamento riporta “right to be forgotten”
tradotto in italiano in diritto all’oblio), viene – nuovamente –
precisato dal Garante che torna ad occuparsi del caso di un articolo
pubblicato su un quotidiano nazionale online.

Nello specifico, un cittadino chiedeva di ordinare all’editore della
testata giornalistica online di cancellare i propri dati personali da
un articolo pubblicato in estratto nell’archivio online. L’uomo,
infatti, sosteneva che l’articolo gli recasse pregiudizio e non fosse
più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria,
occorsa nel 1998, in cui egli era stato imputato di appropriazione
indebita aggravata. L’interessato si doleva inoltre che non fossero
stati riportati i successivi sviluppi del caso, sfociati in una
sentenza della Cassazione di prescrizione dell’imputazione. Lamentava
infine che l’editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per
l’esercizio dei diritti.

Il Garante, nell’esaminare la vicenda, sottolinea ancora una volta
alcuni importanti principi.
In primo luogo, per quanto attiene al diritto di cronaca
giornalistica, viene ribadita la liceità del trattamento dei dati
personali di un soggetto menzionato all’interno di un articolo, poiché
questo diritto risponde all’interesse del pubblico di conoscere le
vicende riportate, anche in considerazione dell’attività professionale
e della notorietà del soggetto menzionato (a tal riguardo si veda
l’art. 6 delle Regole deontologiche).
Si aggiunga, inoltre, che il trattamento dei dati personali del
soggetto a cui si riferisce l’articolo di cronaca risulta lecito anche
nell’ipotesi in cui la notizia venga inserita in un archivio online.
In questo caso, infatti, sebbene la notizia sia risalente nel tempo,
sussiste una legittima finalità di archiviazione storica che, pur se
differente rispetto alla originaria finalità di cronaca giornalistica,
a norma dell’art. 5, par. 1, lett. b) ed e), del Regolamento e dall’
art. 99 del Codice privacy, risulta compatibile con la stessa e
consente, pertanto, di trattare i dati oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.

Nel caso sottoposto all’analisi del Garante, l’accesso all’archivio
era, poi, consentito solamente agli utenti abbonati al servizio e la
notizia era rintracciabile solo attraverso specifici parametri di
ricerca, come titolo, autore dell’articolo o argomento trattato.

Il Garante sottolinea, inoltre, l’idoneità della misura della
deindicizzazione nei motori esterni al quotidiano online, ormai
disposta da diverso tempo, a garantire il bilanciamento tra i diversi
e opposti interessi delle parti, ossia il diritto all’oblio
dell’interessato e il diritto all’informazione giornalistica.

Resta un ulteriore aspetto da considerare, attinente al diritto,
dell’interessato, di ottenere l’aggiornamento o l’integrazione della
notizia di cronaca che lo riguarda.
Nel caso analizzato l’aggiornamento, in effetti, non era mai stato
effettuato, ma dall’istruttoria svolta dall’Autorità è emerso che il
mancato aggiornamento era attribuibile esclusivamente all’inerzia
dell’interessato che non aveva mai fornito all’editore la
documentazione necessaria per integrare la notizia aggiornandola con
gli ultimi sviluppi, non potendo, per questo motivo, risultare
inadempiente.

La vicenda analizzata, infine, ha comportato a carico dell’editore
l’irrogazione di una sanzione amministrativa per aver omesso di dare
riscontro alle richieste dell’interessato volte a esercitare il
diritto all’oblio con riferimento all’articolo che lo vedeva coinvolto.
Sebbene il procedimento abbia ritenuto infondate le richieste
dell’interessato, il mancato riscontro da parte dell’editore alle
richieste avanzate, ha integrato un illecito amministrativo a norma
dell’art. 83 paragrafo 5 del Regolamento.

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