PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO.

Parere del Garante per la protezione dei dati sul decreto-legge n. 28 /2020

Il Consiglio di Stato ha richiesto il 19 maggio 2020 al Garante per la
protezione dei dati personali, il suo parere in relazione alle regole
tecnico-operative che devono essere utilizzate per il processo
amministrativo telematico disciplinato dal D.L. n. 28 del 2020.
In relazione a questo si deve specificare che l’art. 4, comma 2, del
decreto-legge n. 28 del 2020, “ha previsto l’introduzione nel processo
dell’udienza con la discussione orale in videoconferenza
amministrativo, a partire dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020.
Inoltre, è stata attribuita al Presidente del Consiglio di Stato la
competenza ad adottare le regole tecnico-operative del processo
amministrativo telematico in precedenza affidata a un regolamento
governativo dall’art 13, comma 1, delle norme di attuazione al codice
del processo amministrativo.”
Il Garante si è dimostrato favorevole alle modalità di erogazione del
servizio in videoconferenza, a condizione che tale strumento fosse
utilizzato in maniera idonea a salvaguardare il contradittorio, oltre
che l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza.
Importate è stato anche specificare la sicurezza e la funzionalità dei
relativi apparati telematici, infatti è considerata udienza a tutti
gli effetti di legge anche quella esercitata da remoto da magistrati,
avvocati e personale addetto al processo.
Un altro aspetto importante riguarda gli strumenti informatici
utilizzati per la videoconferenza, quali ad esempio la soluzione in
“cloud” di Microsoft Teams. In questo caso, l’informazione veicolata
dagli indirizzi delle parti coinvolte nell’udienza pubblica è
registrata nei log dei sistemi di autenticazione Microsoft e questi
potranno essere conservati solo nei tempi e modalità prevista dalle
relative privacy policy aziendali.
Relativamente alla conservazione dei dati, il Consiglio di Stato
afferma che in assenza di registrazione delle udienze e di scambi di
messaggi su chat interne, il provider delle videoconferenze usato, non
acquisirebbe alcun dato personale al di fuori dei “metadati” relativi
alla videoconferenza stessa e degli indirizzi e-mail e IP dei
soggetti collegati.
Di grande rilevanza è stata la precisazione del Garante riguardo
l’utilizzo dell’informativa privacy prima della fase di
videoconferenza. Infatti, il comma 8 del D.L. 28/2020 prevede che
“All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i
difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano,
sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza
o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non
legittimati ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio. La
dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è
inserita nel verbale dell’udienza o della camera di consiglio” . In
merito a questo, onde evitare misure scorrette, l’art. 11 del
predetto decreto, dispone il divieto della registrazione con ogni tipo
di strumento da parte di chiunque, sia delle udienze pubbliche sia
camerali.
In conclusione, posso affermare che il parere positivo dato dal
Garante all’utilizzo di tali strumenti telematici per il processo
amministrativo, dimostrano una volontà ammirevole di tutelare la
giustizia in situazioni di grave emergenza come quella che stiamo
vivendo oggi.

Dott. Giuseppe Gorga

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