LA “GIUSTIZIA” SPORTIVA E… L’ILLICEITA’ DELLA PREVIDENZA!

 

 

 

 

ACCADEMIA DEI PARMENIDEI
    UFFICIO STAMPA

di Pasquale D’Aiuto, Avvocato. Quindici ottobre venti venti.

Non ho potuto non leggere la stesura integrale della decisione del giudice sportivo sul caso Juve-Napoli.

Ebbene, essa mi sembra risibile. Scritta male, argomentata peggio.

Secondo questo paper (che definire “provvedimento” o, addirittura, “sentenza” è surreale, persino per un mediocre studente in Legge al primo anno), nel suo punto focale,

“…Solo successivamente, ed in particolare con i chiarimenti da ultimo forniti dalla ASL NA2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14.13, il quadro diveniva all’evidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino, e l’ “ordine dell’Autorità” assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari; quando però, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art. 55 NOIF, la “prestazione” sportiva da parte della Soc. Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la Società rinunciato”.

Dunque, parafrasando, il Napoli non poteva, effettivamente, rispettare il Protocollo Covid per il Calcio Professionistico perché non poteva giocare quella partita.

Però è colpevole di averlo capito PRIMA.

Cioè, la sua responsabilità è quella di aver interpretato, sin da subito, BENE (!) il volere dell’ASL, vale a dire sin dalle sue prime note formali – che, con un tecnicismo invidiabile, sono definite “i primi segnali dell’Autorità” – e di aver, conseguentemente, rinunciato alla trasferta ancor prima che l’Ente si esprimesse con la “chiarificatrice” (per il giudice) disposizione del 4.10 alle ore 14.13.

Avete capito correttamente: il Napoli aveva ragione ma… lo ha scoperto troppo presto! E, per questo, deve essere punito.

Il giudice applica male il seguente principio di diritto:

“Il contraente ha l’onere di controllare la propria attitudine all’adempimento delle obbligazioni assunte: ne consegue che egli è senz’altro in colpa ove contragga, senza avere la consapevolezza, in base alla comune diligenza, di poter mantenere gli impegni assunti e può invocare l’esonero da responsabilità solo per quei fatti che non erano superabili o non erano affatto prevedibili (Cass. 04/04/1979, n. 1950; 07/01/1970, n. 44)”.

Lo applica male perché – sempre secondo la mia modesta opinione – al momento dell’obbligazione, contratta all’iscrizione al campionato e perpetuata con l’adesione al protocollo, il Napoli non poteva prevedere che l’ASL (che, fino a prova contraria, gestisce la nostra salute), lo avrebbe fermato in occasione della trasferta di Torino (che è seguente alla partita con il Genoa pluri-infetto, ricordiamolo!).

Oppure, ragionando per assurdo, se anche l’avesse potuto prevedere all’iscrizione al torneo, comunque non avrebbe mai avuto facoltà di volare a Torino senza violare disposizioni normative a tutela – mai come adesso! – del fondamentale diritto alla Salute (art. 32 Cost.).

Ecco perché la decisione è assurda, logicamente prima che giuridicamente.

E vi dico anche dove ha reperito la giurisprudenza di cui ha stravolto il senso (cfr. primo commento): il caso è totalmente diverso.

Buona lettura.

E salute a noi.

(lettori 39 in totale)

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